revoca della
rinunzia alla eredità può risultare per facta,
tacitamente
Not. Alessio
Paradiso
Vi risulta che l'unica
forma per la revoca della rinuncia all'eredità sia l'accettazione espressa,
e non invece l'accettazione tacita, quale potrebbe essere la vendita di un bene
ereditario?
Not. Spina Alberto
Direi senz'altro anche
l'accettazione tacita: l’art. 525, c.c., non distingue e non vedrei la ratio
di una soluzione contraria.
La Cass. 3457/1984, definisce la
rinunzia come effetto della successiva "accettazione"
dell'eredità da parte del rinunziante (e l'accettazione è unica, la forma
può essere espressa o tacita).
Il Trib. Roma 24.06.1991,
statuisce che solo l'accettazione dell'eredità, in qualunque forma sia
manifestata, comporta revoca della rinunzia.
Ovviamente, presupposto
essenziale, da verificare, è che nessun altro chiamato abbia accettato
l'eredità.